Lo Statuto di AISTA

Art. 1 – Denominazione.

L’Associazione Italiana Studio Targhe Automobilistiche (per brevità A.I.S.T.A.) viene costituita a Lenta (Vercelli) il 29 aprile 2001, ed ha sede nella città di residenza del Presidente in carica. Essa ha durata illimitata. L’Associazione viene costituita, ideata e fondata da Adolfo ARENA, Carlo BELLINI, Michele BERIONNE, Eugenio BIANCHI, Nino CERAOLO, Alessandro DE ZUANI, Giuseppe FALATO, Marcello GALLINA, Alessandro LIBANORE, Renata MASOERO, Giancarlo RAPOSO, Roberto SOLBIATI, Marcello TAVERNA, Carla TONOLI, Paolo TRONCATTI e Paolo VALCHI che possono fregiarsi del titolo di “Soci Fondatori”.

Art. 2 – Scopi ed obblighi.

L’ A.I.S.T.A. ha lo scopo di promuovere e favorire la raccolta e la conservazione di documenti storici, statistici e fotografici relativi alle targhe di immatricolazione di ogni tipo di veicolo , nonchè la conservazione, il restauro e la manutenzione di ogni targa considerabile da collezione.

Ha inoltre lo scopo di promuovere scambi culturali con altri Club aventi analoghe finalità, incontri, gite sociali e manifestazioni in genere. L’Associazione potrà compiere qualsiasi altra operazione ritenuta utile od opportuna per il conseguimento degli scopi sociali e per la diffusione della cultura legata alla storia delle targhe di immatricolazione.

L’Associazione non persegue alcuno scopo politico, di lucro e religioso.

Art. 3 – Distintivo.

Il simbolo e distintivo sociale è costituito dall’ovale caratteristico identificativo dell’Italia, colorato con i colori della bandiera nazionale e con inserita nella “I” di Italia la sigla AISTA riportata verticalmente. L’ovale è sormontato dalla dicitura identificativa del Club, su due righe. Nella parte bassa dell’ovale, racchiusa in uno spazio delimitato, è riportata la dicitura in lingua inglese “Italian License Plates Club”.

L’uso del distintivo viene concesso ai soci effettivi, in regola con gli oneri sociali, al solo fine identificativo di appartenenza all’Associazione. Ogni altro uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Eventuali violazioni saranno sanzionate a norma di legge in materia di tutela del marchio.

Art. 4 – Soci.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato salvo quanto previsto al successivo art. 9 ed è intrasmissibile.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire ai Soci, sia direttamente sia indirettamente, utili, avanzi di gestione, capitali sociali, fondi o riserve. Possono entrare a fare parte dell’Associazione tutti coloro di insindacabile moralità che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano stati regolarmente ammessi.

I Soci Fondatori hanno diritto di essere cosi definiti, ma hanno altresi l’obbligo del pagamento della quota sociale e non possono ricoprire alcuna carica all’interno dell’Associazione se non espressamente votati.

Art. 5 – Juniores.

Sono Junior coloro che, su richiesta degli esercenti la patria potestà, compiuto il 14° anno di età e fino al 18°, hanno spirito e positiva finalità atte allo sviluppo e divulgazione degli scopi sociali.

Vengono ammessi alla frequentazione degli incontri promossi dalla Associazione. Al compimento del18° anno di età, qualora lo junior faccia domanda, verrà ammesso alla qualità di socio senza dover ricorrere alla procedura di ammissione di cui al seguente Art. 6.

Art. 6 – Ammissione a Socio e procedura.

La domanda di ammissione a soci dovrà essere presentata alla segreteria dell’Associazione . Spetta al Consiglio Direttivo accettare o meno la proposta.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono presentare candidature e voteranno l’ammissione del nuovo socio con voto segreto.

La presentazione della domanda di ingresso nelI’Associazione comporta la dichiarazione di conoscenza e di incondizionata accettazione dello statuto da parte del richiedente, con conseguente obbligo al rispetto delle norme statutarie fin dal momento di assunzione della qualifica di socio.

Art. 7 – Quote Sociali.

Ogni socio o Junior dovrà versare la quota sociale annua.

Il Consiglio Direttivo, con delibera da prendere di anno in anno, è delegato ad esentare dal pagamento della quota i soci che abbiano acquisito particolari benemerenze. La variazione della quota sociale, su proposta del Consiglio Direttivo, sarà deliberata dall’assemblea dell’Associazione. L’importo delle nuove quote dovrà essere precisato nell’ordine del giorno. II pagamento della quota sociale, non frazionabile, non conferisce, se effettuato durante l’anno, un’anzianità retroattiva ai nuovi soci.

I contributi conferiti dagli associati con il versamento delle quote sociali ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’Associazione.

Finchè questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretendere la quota in caso di recesso. Le quote sociali versate non saranno restituite in nessun caso al socio che esce dall’Associazione, per qualsiasi motivo.

Art. 8 – Versamento delle quote.

L’anno sociale segue l’anno solare. Le quote sociali dovranno essere versate all’Associazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’Associazione si riserva il diritto di procedere legalmente nei confronti dei soci morosi per ottenere il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Perdita della qualità di Socio.

La qualità di socio si perde per: dimissioni, morosità, espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per lettera raccomandata entro il 15 dicembre. Le dimissioni date entro 15 giorni dall’Assemblea che avesse a deliberare aumenti delle quote o versamento di quote straordinarie non obbligano il socio dimissionario alla corresponsione di detti aumenti.

Art. 10 – Trasgressioni allo Statuto e controversie.

Il socio è tenuto ad uniformarsi alle decisioni assunte dall’Assemblea e dall’organo ammmistrativo e ad informare il Consiglio Direttivo di eventuali iniziative assunte inerenti gli scopi sociali.

E’ fatto obbligo al socio di richiedere tempestiva autorizzazione al Consiglio

Direttivo per organizzare attività esteme e pubbliche, quali, a titolo di esempio, incontri, gite sociali od altro. I soci che trasgrediscono al presente statuto o che in qualunque modo si rendessero indegni di appartenere all’Associazione o comunque indesiderabili, saranno deferiti al Consiglio Direttivo, il quale, dopo avere sentito il socio pervenuto, potrà deliberare secondo l’art. 19 . Ogni divergenza e controversia di qualsiasi genere e natura che tocchi interessi sociali, tra soci ed Associazione e tra socio e socio, è devoluta al Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Diritto di voto.

Sono elettori tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età in regola con tutti i pagamenti dovuti all’Associazione. A tutti i soci spetta eguale diritto di voto. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano raggiunto il 18° anno di età ed un’anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno un anno.

Art. 12 – Organi Sociali.

Gli organi sociali sono i seguenti:

l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, il collegio dei Sindaci.

Art. 13 – Assemblea Generale.

L’Assemblea generale dei soci è sovrana assoluta sulla vita e gestione dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocate dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno ed alla stessa possono partecipare tutti i soci in regola con tutti i pagamenti dovuti all’Associazione. L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai singoli soci almeno quindici giomi prima.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria con le stesse modalità quando venga richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno tre Consiglieri o dal collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei soci.

Art. 14 – Compiti dell’Assemblea.

L’Assemblea oltre agli altri compiti dello statuto deve discutere e deliberare sull’andamento dell’Associazione, determinare le direttive da seguire per il suo finanziamento e per la trattazione di problemi di carattere generale inerenti l’Associazione stessa. Inoltre, deve discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo, deve provvedere alla nomina del Presidente dell’Associazione, dei consiglieri (Art. 17) e dei Sindaci (art. 24) tra i soci eleggibili, deve esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportarsi al presente statuto, deve deliberare in merito ad ogni altro oggetto all’ordine del giorno compreso nello scopo dell’Associazione.

Art. 15 – Funzionamento dell’Assemblea.

La presidenza e la segreteria dell’assemblea vengono assunti rispettivamente dal Presidente e dal segretario dell’associazione. Quando richiesto, saranno eletti due scrutatori, eventualmente anche tra gli accompagnatori dei Soci.

II Presidente dirige l’Assemblea secondo l’ordine del giorno e determina le modalità di votazione che dovranno essere comunque a scrutinio segreto per la nomina delle cariche e per qualunque provvedimento concernente i singoli soci. Ogni socio che abbia compiuto il 18° anno di età avrà diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare per delega. II socio votante potrà essere portatore al massimo di una delega. II verbale dell’Assemblea sarà redatto dal segretario nominato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 16 – Costituzione dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei soci elettori, in seconda convocazione a distanza di un’ora dalla prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci elettori intervenuti. L’Assemblea delibera anche nel caso di modifiche statutarie con la maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti. I membri dei Consiglio Direttivo non avranno voto per questioni inerenti il loro operato.

Art. 17 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a cinque, compreso il presidente dell’associazione che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni dalla sua elezione ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente una volta all’anno, e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presieda la riunione. II Vice-Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano per iscrizione fra i presenti fa le veci del Presidente quando egli sia assente.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale. I verbali firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario generale dovranno essere trascritti su apposito libro o dattiloscritti su fogli numerati, e conservati. I membri del Consiglio Direttivo che si rendano assenti ingiustificati per quattro sedute consecutive, sia ordinarie sia straordinarie, sono da considerarsi dimissionari e possono essere sostituiti fino alla prossima Assemblea elettiva dal socio che nell’ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo gli eletti. In caso di dimissioni o cessazioni per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti come sopra.

Tra gli eletti del Consiglio Direttivo dovrà essere nominato un vicepresidente, un segretario generale, inoltre dovranno essere individuate singole figure alle quali dovranno essere assegnati i compiti precedentemente previsti dagli articoli 22, 23, 25, rispettivamente relativi ai Compiti del Cassiere, Compiti dell’Economo, e Collegio dei Probiviri. In particolare vengono accorpati e semplificati i compiti del Cassiere e dell’Economo, così riassunti: la persona designata appartenente al Direttivo ha la responsabilità della cassa sociale, dei pagamenti, della tenuta di tutti i libri e documenti contabili, del bilancio annuale. I precedenti articoli relativi ai Compiti del Cassiere (Art. 22), Compiti dell’Economo (Art. 23) sono soppressi. I compiti precedentemente assegnati al Collegio dei Probiviri sono trasferiti al Presidente in carica e a due soci di fiducia del Presidente che saranno nominati all’occorrenza. I compiti del Collegio dei Probiviri sono mantenuti immutati e descritti nel relativo articolo (Art. 25) che non viene soppresso.

Art. 19 – Compiti del Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo promuovere, deliberare ed attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari, seguendo le direttive di massima stabilite dell’Assemblea e se necessario promuovere eventuali modifiche statutarie, attuare le deliberazioni dell’Assemblea, formare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea unitamente alla relazione morale e finanziaria, deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari, in veste di collegio dei Probiviri, ed inserire a verbale i provvedimenti stessi e disporre per quanto ne consegue, procedere ex art. 6 all’ammissione di nuovi soci.

Art. 20 – Compiti della Presidenza.

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. In caso di urgenza, quando sia temporaneamente assente, viene sostituito dal Vice-presidente. Egli emana le disposizioni necessarie per l’attuazione delle deliberazioni delle Assemblee e vigila sull’andamento dell’Associazlone. Vigila e cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte dei soci. II Presidente rappresenta l’Associazione anche davanti all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa di qualsiasi grado per quanto conceme l’attività deliberata dalle Assemblee ordinarie o straordinarie e non per le azioni dei singoli Soci.

Art. 21 – Compiti del Segretario Generale.

Segretario generale è incaricato della redazione dei verbali del consiglio, della conservazione dell’archivio sociale e di tutti quei documenti che interessano la vita sociale del sodalizio, nonché tutti gli Statuti, Regolamenti, Convenzioni e Contratti. Custodisce tutti i libri dei verbali delle assemblee. Provvede al disbrigo di tutta !a corrispondenza sociale, avvalendosi del personale di Segreteria, laddove presente.

Art. 22 – Compiti del Cassiere

Soppresso

Art. 23 – Compiti dell’Economo

Soppresso

Art. 24 – Collegio Sindacale

II Collegio dei Sindaci dura in carica due anni e dovrà nominarsi un Presidente. Ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa deII’Associazione.

I Sindaci possono in ogni momento decidere di attuare atti di ispezione e di controllo, che nel caso saranno menzionati sull’apposito libro dei verbali.

Art. 25. – Collegio dei Probiviri, trasferito al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e inizialmente sarà costituito da un Presidente e da due Membri eletti tra i soci. In ogni caso di aumento di organico dovrà conservare la medesima struttura, con numero complessivo di componenti dispari.

Sarà deferita al Collegio dei Probiviri, oltre quanto disposto dall’art. 10 del presente statuto, ogni eventuale divergenza che insorgesse tra l’Associazione ed i soci sull’interpretazione ed esecuzione dei patti e delle clausole del presente statuto e dei regolamenti, nonchè delle deliberazioni adottate dai competenti organi dell’Associazione.

I Probiviri giudicheranno senza formalità di procedura quali amichevoli compositori ed avranno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine. I Probiviri deliberano l’ammonimento verbale, l’ammonimento scritto, la sospensione, la radiazione.

L’ammonimento verbale sarà letto all’interessato dal Presidente del Consiglio dei Probiviri presente la maggioranza dei componenti. L’ammonimento scritto sarà comunicato all’interessato con lettera raccomandata con R.R. dal Presidente del Consiglio dei Probiviri.

La sospensione o la radiazione deliberate dal Consiglio Direttivo verranno notificate all’interessato con lettera raccomandata con R.R. firmata dal Presidente della Associazione e controfirmata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il giudizio dei Probiviri è inappellabile.

Art. 26 – Commissione di redazione e culturale.

L’Associazione promuove attività culturali e di studio per quanto attiene gli scopi sociali. In particolare promuove l’edizione di una pubblicazione che il presente statuto identifica con la denominazione “Notiziario”. Per quanto attiene alle decisioni relative alla realizzazione del “Notiziario” viene considerata la Commissione di cui al presente articolo, che sarà composta da almeno un socio che sarà definito Direttore o Redattore Capo, e che potrà scegliere di sua iniziativa redattori. II Direttore avrà il compito di redigere e comporre il “Notiziario”, decidendone autonomamente i contenuti e stabilendone la periodicità, che può essere variabile ma non inferiore a un numero annuale. La funzione di Direttore è cumulabile con tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di Sindaco.

Art. 27.- Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono onoriflche e gratuite.

Art. 28.- Assegnazione delle cariche.

Nel caso in cui il numero complessivo dei soci non sia sufficiente a garantire la copertura di ogni singola carica considerata dal presente Statuto, è concesso che una singola persona possa ricoprire più cariche contemporaneamente. Tale concessione scade al raggiungimento di un numero adeguato di soci.

Art. 29. – Commissione elettorale.

La Commissione elettorale è composta dagli stessi membri del Consiglio Direttivo più un membro supplente ed ha il compito di coordinare la lista dei candidati alle cariche sociali in base al disposto dell’art. 11 e di pubblicarla nell’Albo sociale o in altra sede o altro modo ritenuto adeguato, quindici giomi prima dell’Assemblea delle elezioni.

Art. 30. – Modifiche statutarie.

Eventuali proposte di modifica al presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo ex art. 19 in alternativa dovranno essere firmate da almeno 15 soci, e comunque non meno della metà più uno dei soci in regola con i versamenti annuali, ed inoltrate tempestivamente al Consiglio Direttivo per poterle inserire nell’ordine del giorno della più prossima assemblea. Le modifiche allo statuto saranno validamente approvate solamente se il voto dell’assemblea, costituita con le modalità dell’art. 16, sarà confermato anche da almeno tre quarti dei soci Fondatori, come individuati all’art. 1.

Art. 31. – Scioglimento dell’Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole della totalità dei soci iscritti aventi diritto dt voto in Assemblea di prima convocazione, e dei tre quarti dei soci iscritti aventi diritto di voto in Assemblea in seconda convocazione. Per questa particolare Assemblea le eventuali deleghe devono specificare l’adesione eventuale allo scioglimento. La seconda convocazione non potrà essere indetta prima dell’intero periodo di otto giorni. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dovrà determinare le modalità di liquidazione. II patrimonio dell’Associazione a seguito dello scioglimento andrà devoluto ad altra Associazione avente scopo analogo o ad altro ente di pubblica utilità, salvi altri obblighi previsti dalla legge.

 

Testo approvato dall’Assemblea ordinaria del 9 ottobre 2016