Decreto sicurezza e circolazione targhe extracee

Il Decreto Sicurezza (Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132) nell’articolo 29-bis vede delle modifiche al Codice della Strada per quanto concerne la Circolazione in Italia di veicolo immatricolati all’estero.

Il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha divulgato una circolare in cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in materia di immatricolazione e circolazione di auto/motovetture con targa estera. Di seguito il testo:

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Circolare n. 2233 del 24 gennaio 2019

Circolare_prot_2233_240119

Si fa seguito alla circolare prot. n. 33292 del 20 dicembre 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 93 e 132 c.d.s., così come novellati dalla disposizione in oggetto, tenuto conto dei dubbi interpretativi e delle difficoltà operative riscontrate dagli UMC.
A) Immatricolazione in Italia
In tema di nazionalizzazione dei veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di cittadini residenti in Italia da più di 60 giorni, si è evidenziata la sussistenza di Paesi UE nei quali, in forza della legislazione nazionale, non è prevista la preventiva radiazione dei veicoli da esportare in altri Stati membri.
Pertanto nei casi di specie, gli UMC procederanno comunque alla nazionalizzazione dei veicoli in parola dandone comunicazione, così come previsto dall’art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE, alle competenti Autorità estere (utilizzando i consueti recapiti dei rispettivi punti di contatto) e, a richiesta di queste ultime, restituiranno le carte di circolazione dalle stesse emesse (utilizzando i recapiti dei medesimi punti di contatto o degli Uffici Consolari accreditati in Italia).
Come da disposizioni generali vigenti, le targhe estere saranno avviate a distruzione all’atto dell’avvenuta nazionalizzazione, così come le relative carte di circolazione di cui le competenti Autorità estere non abbiano richiesto la restituzione entro 6 mesi.
Al fine di prevenire eventuali abusi, gli UMC avranno comunque cura di interrogare la banca dati EUCARIS prima di rilasciare i documenti di circolazione.
Con riferimento agli Stati UE per i quali, invece, la legislazione nazionale prevede la preventiva radiazione dei veicoli da esportare, restano fermi i contenuti generali della circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018.
B) Conduzione dei veicoli oltre i transiti di confine
Come già chiarito con la circolare prot. n. 33292 del 20 dicembre 2018, l’art. 29-bis del decreto-legge in oggetto prescrive espressamente, a fronte del divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all’estero, la possibilità di nazionalizzare il veicolo o di condurlo oltre confine munito di foglio di via.
A tale ultimo riguardo, sì è già avuto modo di evidenziare che, in alternativa, deve comunque intendersi fatta salva la possibilità di condurre il veicolo oltre i transiti di confine anche mediante trasporto con altro veicolo idoneo e munito di titolo autorizzativo, laddove richiesto, senza necessità di richiedere il foglio di via.
Si pone, conseguentemente, la questione interpretativa della procedura da adottare nel caso in cui l’interessato non intenda o sia impossibilitato a richiedere il foglio di via (es. perché il veicolo non è in regola con gli obblighi di revisione) e la carta di circolazione estera sia depositata presso l’UMC in quanto ritirata dagli Organi di polizia stradale ai sensi degli artt. 93, comma 7-bis, e 132, comma 5, c.d.s..
Tenuto conto della ratio delle predette disposizioni, si dispone che l’interessato presenti all’UMC una comunicazione scritta, nella quale manifesta la propria volontà di condurre il veicolo oltre confine mediante trasporto con altro veicolo, allegando le targhe estere rimaste in suo possesso e la copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Gli UMC avranno cura di trasmettere integre le carte di circolazione e le targhe estere alle Autorità che le hanno rilasciate, utilizzando i recapiti dei punti di contatto delle Autorità dei Paesi UE o degli Uffici Consolari accreditati in Italia; ciò al fine di consentire a dette Autorità, secondo le rispettive legislazioni nazionali, di riconsegnare i documenti ai relativi intestatari.
Gli UMC avranno altresì cura di segnalare alla competente Autorità di polizia i veicoli per i quali, scaduto il termine di 180 giorni previsto dai richiamati artt. 93, comma 7- bis, e 132, comma 5, c.d.s., gli interessati non abbiano richiesto l’immatricolazione in Italia o il rilascio del foglio di via, né abbiano comunicato la volontà di trasferirli oltre confine mediante trasporto con altri veicoli.

In caso di violazione delle norme è previsto:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848
  • sequestro del mezzo
  • confisca amministrativa del mezzo, se entro 180 giorni dalla data della violazione non viene immatricolato con targa italiana o non viene richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine.

Per poter circolare all’interno del territorio italiano, facendo degli esempi, veicoli concessi in leasing (appartenenti a imprese con sede in uno degli stati europei o dello Spazio Shengen e in cui non ha stabilito in Italia una sede secondaria o effettiva) o veicoli concessi in comodato a residenti in Italia (legati da rapporti di lavoro e/o collaborazione con imprese europee o dello Spazio Shengen che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o effettiva), nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, devono essere dotati di un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. In mancanza di tale documento, la responsabilità del veicolo guidato ricade sul conducente e in caso di violazione delle norme sono previsti:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
  • nel verbale di contestazione viene imposto l’obbligo di esibizione del documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo entro il termine di trenta giorni.
  • fermo amministrativo del veicolo con riconsegna al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo esibizione del documento di intestazione e con data certa, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione.

Sono esclusi dal divieto anche i conducenti dei veicoli con targa CC (Corpo Consolare), CD (Corpo Diplomatico), EE (Escursionisti Esteri) e AFI (Forze americane in Italia).

La circolare del MIT evidenzia comunque come siano in corso di approfondimento alcuni casi limite, ossia quelli che riguardano i veicoli della Città del Vaticano, quelli immatricolati a San Marino e quelli immatricolati all’estero condotti dai residenti dell’exclave italiana di Campione d’Italia. All’attuale, comunque, su confische e multe abbiamo notizie solo per la Repubblica di San Marino, come attesta l’articolo a questo link pubblicato su Corriere Romagna.

 

Fonti:

Ministero dell’Interno

MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fisco e Tasse

DueRuote

Libertas

 

 

 

One comment

  1. Lettura istruttiva, che conferma che anche una norma dal fine condivisibile, come quello di ostacolare i molti furbetti che immatricolano all’estero per risparmiare sull’assicurazione, può danneggiare cittadini che saranno “casi estremi”, ma hanno tutto il diritto di arrabbiarsi (per usare un eufemismo).

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